Pensierino

NE FACIAS QUOD PLACITUM EST TIBI MORES NEC LICERET

mercoledì 8 gennaio 2014



CIAO A TUTTI!!!

Nonostante la mia quasi proverbiale ignoranza in materia informatica, mi sono visto "obbligato" a creare questo nuovo blog, che vuole riprendere e migliorare l'esperienza fatta negli anni scorsi.
A rischio di brutte sorprese (se tutto funziona come ho impostato io...) questo blog potrà essere visitato e aggiornato da tutti, senza particolari procedure di identificazione o registrazione. E' vero, c'è il rischio di visite indesiderate: ma forse questi sono l'occasione e lo strumento giusti per consentire a tutti noi di intervenire maggiormente con domande, dubbi e richieste di chiarimenti.
Giusto per iniziare: avete visto quanto è durata la soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza? Ormai non ci capisco più nulla...

07/01/2014
Commissioni di vigilanza: confermata la vigenza delle commissioni provinciali per il pubblico spettacolo
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 ( Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014) all’art. 1, comma 440, ha cosi stabilito:
“All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.”

Ciao
Luigi

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