Pensierino

NE FACIAS QUOD PLACITUM EST TIBI MORES NEC LICERET

martedì 13 maggio 2014

Mettiamo la testa a posto!

Ecco che alle normali difficoltà del nostro lavoro si aggiungono, ogni tanto, le invenzioni dettate dal legislatore o dalle necessità degli operatori. Parlo in particolare della nuova ipotesi di affitto di poltrona / cabina per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista.
 A mio parere questa nuova fattispecie deriva in parte anche dalle difficoltà economiche del periodo che stiamo vivendo: un'estetista o una parrucchiera disoccupate, o con poco lavoro, chiedono di condividere con altre colleghe gli spazi e le attrezzature - per tutta la settimana o solo per qualche giorno - dividendo in questo modo anche le spese.
La Regione Veneto ha emanato a tale riguardo alcune linee guida (ecco il link al sito regionale), contenenti soprattutto indicazioni precise in senso - a mio parere - restrittivo sulla necessità di evidenziare la presenza di DUE distinte imprese.
 La Regione, in sostanza, vuole evitare che a fronte di un'apparenza solo "cartacea" di affitto di poltrona o partite IVA separate ci si trovi di fronte ad un'unicità di complesso aziendale.
Interessante, fra le altre cose, l'indicazione contenuta al termine di dette linee-guida: è opportuno (che strano termine...) che ""[...] la poltrona cabina non venga affittata a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone / centro estetico negli ultimi 5 anni, né da parte delle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi [...]".

Domanda: che valore può avere, ai fini del nostro lavoro, una raccomandazione sull'opportunità o meno? Possiamo intervenire a negare / bloccare eventuali comportamenti difformi? Come facciamo a sapere se Tizio è stato dipendente di tale Ditta, o se la stessa aveva licenziato qualcuno negli ultimi 2 anni? E siamo poi sicuri che tali raccomandazioni siano così d'aiuto in un momento di crisi economica ed occupazionale come questo?

Ho parecchi dubbi su tutte le questioni sopra esposte, e forse l'ultima parte esula dagli scopi di questo blog...

martedì 25 marzo 2014

SANZIONI SI', MA CON I GUANTI DI VELLUTO

La Regione Veneto ha emanato in data 11 marzo 2014 la Legge 10, con la quale (modificando, come spesso succede, norme previgenti) ha introdotto la prassi della diffida amministrativa.
In pratica, in caso di accertamento di una violazione in materia di commercio, somministrazione, attività artigianale a contatto con il pubblico, divieto di fumo e simili la Polizia Municipale, l'ULSS, i Carabinieri o altro Organo di Vigilanza non faranno più la sanzione bensì aggiungeranno nel processo verbale di constatazione una formale diffida ad eliminare le irregolarità entro max 10 giorni.
Vi rimando ad una lettura diretta della norma (art. 2bis della LR 10/1977) per cogliere tutti gli aspetti coinvolti.
Credo che sia un provvedimento che porterà pochi vantaggi agli operatori, e molti più svantaggi a noi e agli Organi di Vigilanza.
Anche perché, se non erro, bisognerà tenere conto per 5 anni della diffida fatta per una particolare violazione, onde applicare le volte successive direttamente la sanzione... tenendo conto che spesso una Ditta "vive" molto meno di 5 anni, soprattutto in quest'ultimo periodo.

lunedì 3 marzo 2014

L'UNIONE FA LA FORZA... CHE FORZA, L'UNIONE!


 Giovedì 20 febbraio ho passato una bellissima mattina presso i colleghi dell'Unione Comuni Adige-Guà..

A parte l'accoglienza calorosa dei colleghi, e lo splendido scenario della sala consiliare dell'Unione (non esagero, è veramente un gioiellino!) mi è piaciuto molto scambiare opinioni, quesiti e soluzioni con particolare riguardo alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Capisco, a volte può sembrare troppo "duro" convincere parrocchie, Pro loco o comitati spontanei a sobbarcarsi di nuovi oneri economici ed amministrativi per fare una sagra o una manifestazione, il più delle volte con scopo benefico.
Tuttavia, dobbiamo - a mio parere - tenere sempre presente l'obbiettivo principale del nostro operato in questa materia: garantire la sicurezza delle persone che organizzano e che partecipano!
Come in ogni passaggio importante, penso che si possa anche in questo caso "graduare" il cambiamento: il primo anno cercheremo di obbligare a redigere i documenti per bene, e magari a prevedere un servizio accurato di pronto soccorso. Con il tempo, poi, si potrà giungere a far redigere una dichiarazione di corretto montaggio, poi dotare il luogo degli estintori, investire in apparecchiature elettriche a norma e simili...
Altra soluzione emersa (difficile, però, per le note ristrettezze di bilancio) è quella di convincere il Comune a dotarsi di spazi / strutture / palchi o attrezzature a norma, da dare in comodato (gratuito o meno) di volta in volta ai vari organizzatori.

Se posso permettermi: vale la pena di assumere noi la responsabilità in caso di incidenti o simili? Forse è opportuno far "crescere" anche in questo senso i vari organizzatori....



martedì 18 febbraio 2014

HOTEL SUPRAMONTE

Oggi è anche l'anniversario di nascita di Fabrizio de Andrè, e dato l'argomento mi è sembrato carino farne accenno almeno nel titolo...

Come cantava la TV dei tempi andati, "sarà capitato anche a voi..." di ricevere dalla Provincia di Verona i provvedimenti di riclassificazione per il nuovo quinquennio di alberghi e simili presenti sul territorio. In pratica, ogni 5 anni la Provincia invia ai titolari di strutture alberghiere un modulo per avviare il procedimento di riclassificazione delle stesse, onde confermare il numero di "stelle" di cui la struttura potrà/dovrà fregiarsi. Si tratta quindi di un "controllo" che l'Amministrazione provinciale fa, onde verificare il permanere degli standard rilevati in ogni albergo al momento del rilascio dell'autorizzazione originaria; quasi quasi io lo assimilo al collaudo quindicennale cui sono sottoposti gli impianti di distribuzione carburante.
E qui sta l'inghippo: la Provincia impone ai titolari la presentazione, ogni 5 anni, di una SCIA per l'esercizio dell'attività, così come (fino a qualche tempo fa) chiedeva al Comune il rilascio di una nuova autorizzazione.
Ma scusate.... l'attività di albergo e simili non rientra fra quelle individuate dall'art. 86 e collegati del TULPS? Quindi, ai sensi dell'art. 6 del DPR 28 maggio 2001 n. 311, che ha abrogato il primo comma dell'art. 93 del TULPS, le relative licenze hanno durata illimitata, e non devono essere rinnovate! Di conseguenza ritengo non necessario (ed infatti non l'ho mai più fatto, dal 2001 ad oggi) rilasciare un nuovo atto.
Altra considerazione: cosa dovrebbe presentare ora il titolare? Una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività tramite SUAP, presumo. Se le parole hanno un significato, l'interessato non inizia un bel niente: fra i procedimenti del SUAP, inoltre, non sono riuscito a trovare nessuna pratica di "rinnovo", ma solo SCIA per variazioni... a fronte del fatto che l'albergo in questione non varia assolutamente nulla!
Semplifichiamo, gente, semplifichiamo.....

venerdì 31 gennaio 2014

SICUREZZA... SIAMO SICURI?

In molti dei nostri Comuni sono presenti impianti sportivi comunali, affidati regolarmente ad Associazioni locali (tennis, calcio, nuoto ecc.); quasi sempre al loro interno sono stati autorizzati anche esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Almeno nel mio caso in ogni licenza / autorizzazione / atto autorizzativo i vari Dirigenti hanno sempre inserito prescrizioni ai sensi art. 9 TULPS, quali ad es.: "Le bevande debbono essere poste in vendita in contenitori che non siano di vetro o di latta, e comunque in regola con quanto stabilito dall’art. 3 lettera f) della Convenzione europea di Strasburgo 1985; ai sensi dell’art. 6 c. 4° della Legge n. 29/2007 è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche, ed in ottemperanza alla Circ. Pref. di Verona n. 379/I del 03/02/1986, durante le competizioni agonistiche è vietata la somministrazione di bevande alcoliche".

ORA, CALMA E GESSO.

Guardiamoci negli occhi (metaforicamente, ovvio!): finché nessuno va a controllare, nessun problema, soprattutto se non si verificano mai incidenti o scontri tra tifoserie... e va bene così.
Ma se gli altri esercenti cominciano a lamentarsi, perché nel bar / ristorante si tengono pranzi di battesimo, cene aziendali o canti e balli aperti a tutti... qui cominciano i guai.
Voi come fate? E' possibile rimuovere tali divieti? Eventualmente in base a quale norma? Ci sono state variazioni significative nella legislazione dall'85 ad oggi in merito a quanto esposto? Il mio è un eccesso di sicurezza, un segno di vecchiaia incombente o uno scrupolo esagerato?

Ti prova a darghe na coca cola, dopo....

P.S.: girando nel web ho visto che molte Prefetture o Questure, ancora oggi, invitano i Sindaci a porre i limiti sopra citati (niente vetro, lattine, contenitori chiusi) per la somministrazione negli stadi, ma quasi solo in occasione di partite di calcio "delicate". Boh?!

lunedì 27 gennaio 2014

ALL THAT JAZZ!

Piccolo problema di interpretazione giuridica: la L.R. Veneto n. 29/2007 prevedeva all'art. 31 che nei pubblici esercizi fosse "implicitamente" autorizzato lo svolgimento di attività accessorie alla somministrazione, comprendendo fra queste l'installazione e l'uso di radio e tv, così come l'effettuazione di "piccoli trattenimenti musicali"... Ora, con Legge 7 novembre 2013 n. 27, la Regione Veneto - con il nobile intento di adeguarsi agli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - ha abrogato il citato art. 31, sic et simpliciter. Cosa significa? Che non si possono più fare concertini nei PE, se non con preventiva autorizzazione di PS? O bisogna comunque tener conto di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 68 del TULPS (così come introdotta dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112), la quale prevede: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo"?
Allora, torniamo indietro? Voi come fate?
P.S.: per tirarsi un po' su di morale, guardate questo filmato: il finale del film che dà il titolo al presente post - per me, un capolavoro!

martedì 21 gennaio 2014

Asili e dentisti, già visti e rivisti...

Dopo la furia della prima regolarizzazione, secondo il dettato della L.R. 22/2002, e dopo essere passati quasi indenni dall'abolizione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (sono stati trasferiti ai Comuni e alle ULSS i compiti e le incombenze = come disse Qualcuno ai Farisei: "...Quei che laòra iè sempre quei!!"), anche le autorizzazioni all'esercizio e all'accreditamento delle strutture socio sanitarie dovrebbero essere ormai diventato una routine...
Dico dovrebbero perché ancora non mi raccapezzo molto...
Una domanda: se ho rilasciato a suo tempo un'autorizzazione definitiva all'esercizio, e la Ditta (dentista, asilo pubblico o privato ecc.) ha successivamente ottenuto l'accreditamento (non importa se dalla Regione o dal Comune) vale ancora l'obbligo di rinnovo per il primo atto autorizzatorio che avevo rilasciato? Vale a dire, l'aut/ne "scade"?
Io pensavo che l'avvenuto rilascio dell'accreditamento assorbisse tutte le verifiche ed i controlli, così come gli adempimenti amministrativi, cui la Ditta era stata sottoposta in fase di primo rilascio, secondo il noto principio

NEL GRANDO GHE STA ANCA EL PICOLO

o, per dirla in modo più forbito, Ubi maior minor cessat... 
Qualcuno può darmi un chiarimento? Come fate voi?



P.S.: Commentate pure, scegliendo come "firma" l'opzione "Nome"; così si evitano passaggi informatici inutili.

martedì 14 gennaio 2014

ANCORA SUI CIRCOLI

Anche se può sembrare inutile, c'è ancora bisogno di ricordare che un circolo non è un pubblico esercizio!
Ultimo elemento a sostegno di tale tesi è la Sentenza del TAR Emilia Romagna, che trovate qui, dove viene ribadito che rilasciare una tessera contestualmente all'accesso non è proprio il modo giusto per "scampare" ai controlli e agli obblighi imposti per un pubblico esercizio...


Il punto pricipale della Sentenza è di seguito riportato:

"[...]  il tesseramento effettuato contestualmente all’ingresso rappresenta in sostanza un escamotage per consentire l’accesso al circolo ad una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione e pagato una somma in danaro, ottenendo così una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati ai soci.
Si tratta, evidentemente, di una modalità aperta di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell’ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 1890).
E se, come nel caso di specie, a tale carattere aperto dell’ente si accompagna l’immediata possibilità di consumo nei locali di cibi e di bevande o di partecipare ad attività di intrattenimento, il centro privato non può più ritenersi luogo di privata riunione, avendo in tal modo perso un essenziale tratto distintivo rispetto al pubblico esercizio
. [...]"

Non parliamo, poi, dei super - geni che decidono di rilasciare la tessera all'uscita del locale (vale a dire, come è ovvio, se nei paraggi ci sono i Vigili o i Carabinieri..).
Adesso il problema sarà di convincere mia figlia che non può andare ai concerti al circolo di Caselle di Sommacampagna, altrimenti metterebbe in imbarazzo il suo vecchio genitore...

mercoledì 8 gennaio 2014



CIAO A TUTTI!!!

Nonostante la mia quasi proverbiale ignoranza in materia informatica, mi sono visto "obbligato" a creare questo nuovo blog, che vuole riprendere e migliorare l'esperienza fatta negli anni scorsi.
A rischio di brutte sorprese (se tutto funziona come ho impostato io...) questo blog potrà essere visitato e aggiornato da tutti, senza particolari procedure di identificazione o registrazione. E' vero, c'è il rischio di visite indesiderate: ma forse questi sono l'occasione e lo strumento giusti per consentire a tutti noi di intervenire maggiormente con domande, dubbi e richieste di chiarimenti.
Giusto per iniziare: avete visto quanto è durata la soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza? Ormai non ci capisco più nulla...

07/01/2014
Commissioni di vigilanza: confermata la vigenza delle commissioni provinciali per il pubblico spettacolo
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 ( Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014) all’art. 1, comma 440, ha cosi stabilito:
“All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.”

Ciao
Luigi