Pensierino

NE FACIAS QUOD PLACITUM EST TIBI MORES NEC LICERET

giovedì 27 novembre 2014

ASCOLTANDO S'IMPARA... E INCONTRANDOCI S'INGRASSA!!!

E' una vergogna! Mi ribello! Non è possibile che ogni volta che organizziamo uno dei nostri soliti incontri (ultimo, quello di novembre a Concamarise) finisco sempre con mettere su un paio di chili! Eh si, perché (come temevo) le bravissime Michela e Luisa si sono sbizzarrite nel preparare panini, dolci, torte e via così, ai quali non ho / abbiamo saputo resistere! Senza contare, poi, il pericolo di ingrassare dalla gioia per il bellissimo pomeriggio passato assieme ai vari colleghi, scambiandoci esperienze ed interpretazioni in merito alle più diverse leggi che governano il nostro operato quotidiano....
A questo proposito un plauso sincero a Giovanni da Bovolone, che mi / ci ha spiegato molto chiaramente come affrontare l'apparente contraddizione fra la procedura SUAP (che prevede il rilascio di un documento "informatico" a fronte di un'istanza) e la necessità per un operatore su aree pubbliche di "girare sempre con l'originale dell'autorizzazione", come chiede la Regione Veneto.
Punti di vista diversi non creano problemi, ma soluzioni e nuove prospettive! Se può essere utile riporto qui sotto la domanda che ho posto a Elena Fiore, del sito ufficiocommercio.it, sulla questione, e la sua risposta.
Attendo con ansia un nuovo incontro, magari in un'altra zona della Provincia: fatevi avanti, organizzatori!

""Domanda
Buongiorno. Fra colleghi dell'Ufficio Commercio di alcuni Comuni è sorta una specie di diatriba, in merito al commercio su aree pubbliche. Il SUAP prevede, per l'inizio di una nuova attività di commercio a.p. in forma itinerante, il procedimento "ordinario" = domanda e provvedimento espresso di autorizzazione. La normativa del Veneto prevede (ALLEGATO B DGR n. 2113 del 2/8/2005 - parte II art. 3 c. 10) che l'operatore itinerante "[...] ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza [...]". Si chiede: può essere considerato "originale" il provvedimento conclusivo con firma digitale? E se l'operatore prepara 2/7/25... copie dello stesso provvedimento, per poter acquisire presenze come precario in più mercati nello stesso giorno (alterando così la parità di condizioni fra operatori)? O bisognerebbe rilasciare "anche" un'autorizzazione cartacea, con marca da bollo, "alla vecchia maniera"? Così fa cendo, però, si vanifica lo spirito e l'obbiettivo della semplificazione perseguito con il SUAP... Come al solito, non so... Grazie. LB       

Risposta

Il procedimento amministrativo rientra nelle competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'articolo 117 comma 2 della costituzione italiana ( C. Costituzionale 164/2012) e quindi il procedimento che deve essere messo in atto é quello automatizzato previsto dall'articolo 5 e seguenti del DPR 160/2010 ovvero della SCIA prevista dall'articolo 19 della legge 241/90. La norma regionale che prevede l'esibizione in originale del titolo abilitativo non é, a nostro parere, in contrasto con la sentenza prevedendo infatti una cosa diversa rispetto al tipo di procedimento amministrativo applicato, ovvero che per evitare la duplicazione del titolo si debba esibirlo in originale; trattandosi però adesso di un provvedimento abilitativo di tipo "virtuale" tutti gli atti stampati saranno originali ovvero copie. Dovrebbe quindi provvedere la regione a emanare disposizioni specifiche che consentano, ad esempio mediante l'apposizione di un visto, di rendere "originale" una sola copia del titolo; riteniamo che in assenza di un provvedimento regionale potrebbe essere il comune a prevedere una simile disposizione nel proprio regolamento. ""