Pensierino

NE FACIAS QUOD PLACITUM EST TIBI MORES NEC LICERET

giovedì 27 novembre 2014

ASCOLTANDO S'IMPARA... E INCONTRANDOCI S'INGRASSA!!!

E' una vergogna! Mi ribello! Non è possibile che ogni volta che organizziamo uno dei nostri soliti incontri (ultimo, quello di novembre a Concamarise) finisco sempre con mettere su un paio di chili! Eh si, perché (come temevo) le bravissime Michela e Luisa si sono sbizzarrite nel preparare panini, dolci, torte e via così, ai quali non ho / abbiamo saputo resistere! Senza contare, poi, il pericolo di ingrassare dalla gioia per il bellissimo pomeriggio passato assieme ai vari colleghi, scambiandoci esperienze ed interpretazioni in merito alle più diverse leggi che governano il nostro operato quotidiano....
A questo proposito un plauso sincero a Giovanni da Bovolone, che mi / ci ha spiegato molto chiaramente come affrontare l'apparente contraddizione fra la procedura SUAP (che prevede il rilascio di un documento "informatico" a fronte di un'istanza) e la necessità per un operatore su aree pubbliche di "girare sempre con l'originale dell'autorizzazione", come chiede la Regione Veneto.
Punti di vista diversi non creano problemi, ma soluzioni e nuove prospettive! Se può essere utile riporto qui sotto la domanda che ho posto a Elena Fiore, del sito ufficiocommercio.it, sulla questione, e la sua risposta.
Attendo con ansia un nuovo incontro, magari in un'altra zona della Provincia: fatevi avanti, organizzatori!

""Domanda
Buongiorno. Fra colleghi dell'Ufficio Commercio di alcuni Comuni è sorta una specie di diatriba, in merito al commercio su aree pubbliche. Il SUAP prevede, per l'inizio di una nuova attività di commercio a.p. in forma itinerante, il procedimento "ordinario" = domanda e provvedimento espresso di autorizzazione. La normativa del Veneto prevede (ALLEGATO B DGR n. 2113 del 2/8/2005 - parte II art. 3 c. 10) che l'operatore itinerante "[...] ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza [...]". Si chiede: può essere considerato "originale" il provvedimento conclusivo con firma digitale? E se l'operatore prepara 2/7/25... copie dello stesso provvedimento, per poter acquisire presenze come precario in più mercati nello stesso giorno (alterando così la parità di condizioni fra operatori)? O bisognerebbe rilasciare "anche" un'autorizzazione cartacea, con marca da bollo, "alla vecchia maniera"? Così fa cendo, però, si vanifica lo spirito e l'obbiettivo della semplificazione perseguito con il SUAP... Come al solito, non so... Grazie. LB       

Risposta

Il procedimento amministrativo rientra nelle competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'articolo 117 comma 2 della costituzione italiana ( C. Costituzionale 164/2012) e quindi il procedimento che deve essere messo in atto é quello automatizzato previsto dall'articolo 5 e seguenti del DPR 160/2010 ovvero della SCIA prevista dall'articolo 19 della legge 241/90. La norma regionale che prevede l'esibizione in originale del titolo abilitativo non é, a nostro parere, in contrasto con la sentenza prevedendo infatti una cosa diversa rispetto al tipo di procedimento amministrativo applicato, ovvero che per evitare la duplicazione del titolo si debba esibirlo in originale; trattandosi però adesso di un provvedimento abilitativo di tipo "virtuale" tutti gli atti stampati saranno originali ovvero copie. Dovrebbe quindi provvedere la regione a emanare disposizioni specifiche che consentano, ad esempio mediante l'apposizione di un visto, di rendere "originale" una sola copia del titolo; riteniamo che in assenza di un provvedimento regionale potrebbe essere il comune a prevedere una simile disposizione nel proprio regolamento. ""

giovedì 30 ottobre 2014

INCONTRIAMOCI, CHE CI FA BENE!

Dopo un indecente (da parte mia) intervallo di tempo, ecco che è nata l'occasione di incontrarci nuovamente! Infatti,
martedì 18 novembre alle ore 15
ci troveremo presso la sala civica del Comune di Concamarise per discutere, confrontarci ed aiutarci nella battaglia quotidiana riservata a chi si occupa di attività economiche nel proprio Comune.
Intanto, grazie a Luisa da Cerea e Michela da Concamarise per lo "stimolo" assai deciso a riprendere questa bella tradizione; aspetto con ansia di rivedervi (spero numerosi), o di ricevere altre indicazioni per nuovi incontri nelle altre zone del territorio della Provincia.
A presto!

lunedì 7 luglio 2014

PIANO PIANO.... SOTTOVOCE....

Sembra proprio che sia arrivata l'estate (o quasi, visto il meteo), e puntuale come ogni anno si presenta il problema dei rumori generati da feste, sagre ma soprattutto dalle iniziative estemporanee prese dai vari pubblici esercizi (karaoke, partite dei mondiali ecc.).
Abbiamo imparato che la liberalizzazione e la semplificazione, introdotte a furor di legge negli ultimi anni, sembrano aver semplificato gli adempimenti a carico degli esercenti, ma complicato la vita agli addetti dell'Ufficio commercio e agli Organi di Vigilanza! Infatti, si sprecano le autocertificazioni in merito al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, di pari passo con il proliferare di esposti e lamentele da parte di vicini e... concorrenti.
Un paio di considerazioni:
  • l'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 prevede l'obbligo della presentazione della documentazione di impatto acustico per i pubblici esercizi e simili che utilizzano strumenti musicali o impianti di diffusione sonora;
  • l'ultimo comma del medesimo art. 4 permette tuttavia il ricorso all'autocertificazione nei casi in cui, pur in presenza di diffusioni sonore, non vengono superati i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997, dal Piano di zonizzazione acustica e dal Regolamento comunale;
  • la procedura SUAP in caso di nuova attività, subentro o altro per i pubblici esercizi concede al compilatore / utente la scelta fra le diverse ipotesi - presentazione della documentazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o autocertificazione.
Visto tutto quanto sopra, come si procede per il controllo e per dare risposta a chi si lamenta del rumore?
Non lo so.
Può il Comune, con propria interpretazione esegetica, decidere che l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva è valida solo se non ci sono strumenti o apparecchi di diffusione sonora?
Per me no.
Come la pensate?

martedì 13 maggio 2014

Mettiamo la testa a posto!

Ecco che alle normali difficoltà del nostro lavoro si aggiungono, ogni tanto, le invenzioni dettate dal legislatore o dalle necessità degli operatori. Parlo in particolare della nuova ipotesi di affitto di poltrona / cabina per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista.
 A mio parere questa nuova fattispecie deriva in parte anche dalle difficoltà economiche del periodo che stiamo vivendo: un'estetista o una parrucchiera disoccupate, o con poco lavoro, chiedono di condividere con altre colleghe gli spazi e le attrezzature - per tutta la settimana o solo per qualche giorno - dividendo in questo modo anche le spese.
La Regione Veneto ha emanato a tale riguardo alcune linee guida (ecco il link al sito regionale), contenenti soprattutto indicazioni precise in senso - a mio parere - restrittivo sulla necessità di evidenziare la presenza di DUE distinte imprese.
 La Regione, in sostanza, vuole evitare che a fronte di un'apparenza solo "cartacea" di affitto di poltrona o partite IVA separate ci si trovi di fronte ad un'unicità di complesso aziendale.
Interessante, fra le altre cose, l'indicazione contenuta al termine di dette linee-guida: è opportuno (che strano termine...) che ""[...] la poltrona cabina non venga affittata a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone / centro estetico negli ultimi 5 anni, né da parte delle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi [...]".

Domanda: che valore può avere, ai fini del nostro lavoro, una raccomandazione sull'opportunità o meno? Possiamo intervenire a negare / bloccare eventuali comportamenti difformi? Come facciamo a sapere se Tizio è stato dipendente di tale Ditta, o se la stessa aveva licenziato qualcuno negli ultimi 2 anni? E siamo poi sicuri che tali raccomandazioni siano così d'aiuto in un momento di crisi economica ed occupazionale come questo?

Ho parecchi dubbi su tutte le questioni sopra esposte, e forse l'ultima parte esula dagli scopi di questo blog...

martedì 25 marzo 2014

SANZIONI SI', MA CON I GUANTI DI VELLUTO

La Regione Veneto ha emanato in data 11 marzo 2014 la Legge 10, con la quale (modificando, come spesso succede, norme previgenti) ha introdotto la prassi della diffida amministrativa.
In pratica, in caso di accertamento di una violazione in materia di commercio, somministrazione, attività artigianale a contatto con il pubblico, divieto di fumo e simili la Polizia Municipale, l'ULSS, i Carabinieri o altro Organo di Vigilanza non faranno più la sanzione bensì aggiungeranno nel processo verbale di constatazione una formale diffida ad eliminare le irregolarità entro max 10 giorni.
Vi rimando ad una lettura diretta della norma (art. 2bis della LR 10/1977) per cogliere tutti gli aspetti coinvolti.
Credo che sia un provvedimento che porterà pochi vantaggi agli operatori, e molti più svantaggi a noi e agli Organi di Vigilanza.
Anche perché, se non erro, bisognerà tenere conto per 5 anni della diffida fatta per una particolare violazione, onde applicare le volte successive direttamente la sanzione... tenendo conto che spesso una Ditta "vive" molto meno di 5 anni, soprattutto in quest'ultimo periodo.

lunedì 3 marzo 2014

L'UNIONE FA LA FORZA... CHE FORZA, L'UNIONE!


 Giovedì 20 febbraio ho passato una bellissima mattina presso i colleghi dell'Unione Comuni Adige-Guà..

A parte l'accoglienza calorosa dei colleghi, e lo splendido scenario della sala consiliare dell'Unione (non esagero, è veramente un gioiellino!) mi è piaciuto molto scambiare opinioni, quesiti e soluzioni con particolare riguardo alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Capisco, a volte può sembrare troppo "duro" convincere parrocchie, Pro loco o comitati spontanei a sobbarcarsi di nuovi oneri economici ed amministrativi per fare una sagra o una manifestazione, il più delle volte con scopo benefico.
Tuttavia, dobbiamo - a mio parere - tenere sempre presente l'obbiettivo principale del nostro operato in questa materia: garantire la sicurezza delle persone che organizzano e che partecipano!
Come in ogni passaggio importante, penso che si possa anche in questo caso "graduare" il cambiamento: il primo anno cercheremo di obbligare a redigere i documenti per bene, e magari a prevedere un servizio accurato di pronto soccorso. Con il tempo, poi, si potrà giungere a far redigere una dichiarazione di corretto montaggio, poi dotare il luogo degli estintori, investire in apparecchiature elettriche a norma e simili...
Altra soluzione emersa (difficile, però, per le note ristrettezze di bilancio) è quella di convincere il Comune a dotarsi di spazi / strutture / palchi o attrezzature a norma, da dare in comodato (gratuito o meno) di volta in volta ai vari organizzatori.

Se posso permettermi: vale la pena di assumere noi la responsabilità in caso di incidenti o simili? Forse è opportuno far "crescere" anche in questo senso i vari organizzatori....



martedì 18 febbraio 2014

HOTEL SUPRAMONTE

Oggi è anche l'anniversario di nascita di Fabrizio de Andrè, e dato l'argomento mi è sembrato carino farne accenno almeno nel titolo...

Come cantava la TV dei tempi andati, "sarà capitato anche a voi..." di ricevere dalla Provincia di Verona i provvedimenti di riclassificazione per il nuovo quinquennio di alberghi e simili presenti sul territorio. In pratica, ogni 5 anni la Provincia invia ai titolari di strutture alberghiere un modulo per avviare il procedimento di riclassificazione delle stesse, onde confermare il numero di "stelle" di cui la struttura potrà/dovrà fregiarsi. Si tratta quindi di un "controllo" che l'Amministrazione provinciale fa, onde verificare il permanere degli standard rilevati in ogni albergo al momento del rilascio dell'autorizzazione originaria; quasi quasi io lo assimilo al collaudo quindicennale cui sono sottoposti gli impianti di distribuzione carburante.
E qui sta l'inghippo: la Provincia impone ai titolari la presentazione, ogni 5 anni, di una SCIA per l'esercizio dell'attività, così come (fino a qualche tempo fa) chiedeva al Comune il rilascio di una nuova autorizzazione.
Ma scusate.... l'attività di albergo e simili non rientra fra quelle individuate dall'art. 86 e collegati del TULPS? Quindi, ai sensi dell'art. 6 del DPR 28 maggio 2001 n. 311, che ha abrogato il primo comma dell'art. 93 del TULPS, le relative licenze hanno durata illimitata, e non devono essere rinnovate! Di conseguenza ritengo non necessario (ed infatti non l'ho mai più fatto, dal 2001 ad oggi) rilasciare un nuovo atto.
Altra considerazione: cosa dovrebbe presentare ora il titolare? Una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività tramite SUAP, presumo. Se le parole hanno un significato, l'interessato non inizia un bel niente: fra i procedimenti del SUAP, inoltre, non sono riuscito a trovare nessuna pratica di "rinnovo", ma solo SCIA per variazioni... a fronte del fatto che l'albergo in questione non varia assolutamente nulla!
Semplifichiamo, gente, semplifichiamo.....

venerdì 31 gennaio 2014

SICUREZZA... SIAMO SICURI?

In molti dei nostri Comuni sono presenti impianti sportivi comunali, affidati regolarmente ad Associazioni locali (tennis, calcio, nuoto ecc.); quasi sempre al loro interno sono stati autorizzati anche esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Almeno nel mio caso in ogni licenza / autorizzazione / atto autorizzativo i vari Dirigenti hanno sempre inserito prescrizioni ai sensi art. 9 TULPS, quali ad es.: "Le bevande debbono essere poste in vendita in contenitori che non siano di vetro o di latta, e comunque in regola con quanto stabilito dall’art. 3 lettera f) della Convenzione europea di Strasburgo 1985; ai sensi dell’art. 6 c. 4° della Legge n. 29/2007 è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche, ed in ottemperanza alla Circ. Pref. di Verona n. 379/I del 03/02/1986, durante le competizioni agonistiche è vietata la somministrazione di bevande alcoliche".

ORA, CALMA E GESSO.

Guardiamoci negli occhi (metaforicamente, ovvio!): finché nessuno va a controllare, nessun problema, soprattutto se non si verificano mai incidenti o scontri tra tifoserie... e va bene così.
Ma se gli altri esercenti cominciano a lamentarsi, perché nel bar / ristorante si tengono pranzi di battesimo, cene aziendali o canti e balli aperti a tutti... qui cominciano i guai.
Voi come fate? E' possibile rimuovere tali divieti? Eventualmente in base a quale norma? Ci sono state variazioni significative nella legislazione dall'85 ad oggi in merito a quanto esposto? Il mio è un eccesso di sicurezza, un segno di vecchiaia incombente o uno scrupolo esagerato?

Ti prova a darghe na coca cola, dopo....

P.S.: girando nel web ho visto che molte Prefetture o Questure, ancora oggi, invitano i Sindaci a porre i limiti sopra citati (niente vetro, lattine, contenitori chiusi) per la somministrazione negli stadi, ma quasi solo in occasione di partite di calcio "delicate". Boh?!

lunedì 27 gennaio 2014

ALL THAT JAZZ!

Piccolo problema di interpretazione giuridica: la L.R. Veneto n. 29/2007 prevedeva all'art. 31 che nei pubblici esercizi fosse "implicitamente" autorizzato lo svolgimento di attività accessorie alla somministrazione, comprendendo fra queste l'installazione e l'uso di radio e tv, così come l'effettuazione di "piccoli trattenimenti musicali"... Ora, con Legge 7 novembre 2013 n. 27, la Regione Veneto - con il nobile intento di adeguarsi agli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - ha abrogato il citato art. 31, sic et simpliciter. Cosa significa? Che non si possono più fare concertini nei PE, se non con preventiva autorizzazione di PS? O bisogna comunque tener conto di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 68 del TULPS (così come introdotta dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112), la quale prevede: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo"?
Allora, torniamo indietro? Voi come fate?
P.S.: per tirarsi un po' su di morale, guardate questo filmato: il finale del film che dà il titolo al presente post - per me, un capolavoro!

martedì 21 gennaio 2014

Asili e dentisti, già visti e rivisti...

Dopo la furia della prima regolarizzazione, secondo il dettato della L.R. 22/2002, e dopo essere passati quasi indenni dall'abolizione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (sono stati trasferiti ai Comuni e alle ULSS i compiti e le incombenze = come disse Qualcuno ai Farisei: "...Quei che laòra iè sempre quei!!"), anche le autorizzazioni all'esercizio e all'accreditamento delle strutture socio sanitarie dovrebbero essere ormai diventato una routine...
Dico dovrebbero perché ancora non mi raccapezzo molto...
Una domanda: se ho rilasciato a suo tempo un'autorizzazione definitiva all'esercizio, e la Ditta (dentista, asilo pubblico o privato ecc.) ha successivamente ottenuto l'accreditamento (non importa se dalla Regione o dal Comune) vale ancora l'obbligo di rinnovo per il primo atto autorizzatorio che avevo rilasciato? Vale a dire, l'aut/ne "scade"?
Io pensavo che l'avvenuto rilascio dell'accreditamento assorbisse tutte le verifiche ed i controlli, così come gli adempimenti amministrativi, cui la Ditta era stata sottoposta in fase di primo rilascio, secondo il noto principio

NEL GRANDO GHE STA ANCA EL PICOLO

o, per dirla in modo più forbito, Ubi maior minor cessat... 
Qualcuno può darmi un chiarimento? Come fate voi?



P.S.: Commentate pure, scegliendo come "firma" l'opzione "Nome"; così si evitano passaggi informatici inutili.