Pensierino

NE FACIAS QUOD PLACITUM EST TIBI MORES NEC LICERET

venerdì 31 gennaio 2014

SICUREZZA... SIAMO SICURI?

In molti dei nostri Comuni sono presenti impianti sportivi comunali, affidati regolarmente ad Associazioni locali (tennis, calcio, nuoto ecc.); quasi sempre al loro interno sono stati autorizzati anche esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Almeno nel mio caso in ogni licenza / autorizzazione / atto autorizzativo i vari Dirigenti hanno sempre inserito prescrizioni ai sensi art. 9 TULPS, quali ad es.: "Le bevande debbono essere poste in vendita in contenitori che non siano di vetro o di latta, e comunque in regola con quanto stabilito dall’art. 3 lettera f) della Convenzione europea di Strasburgo 1985; ai sensi dell’art. 6 c. 4° della Legge n. 29/2007 è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche, ed in ottemperanza alla Circ. Pref. di Verona n. 379/I del 03/02/1986, durante le competizioni agonistiche è vietata la somministrazione di bevande alcoliche".

ORA, CALMA E GESSO.

Guardiamoci negli occhi (metaforicamente, ovvio!): finché nessuno va a controllare, nessun problema, soprattutto se non si verificano mai incidenti o scontri tra tifoserie... e va bene così.
Ma se gli altri esercenti cominciano a lamentarsi, perché nel bar / ristorante si tengono pranzi di battesimo, cene aziendali o canti e balli aperti a tutti... qui cominciano i guai.
Voi come fate? E' possibile rimuovere tali divieti? Eventualmente in base a quale norma? Ci sono state variazioni significative nella legislazione dall'85 ad oggi in merito a quanto esposto? Il mio è un eccesso di sicurezza, un segno di vecchiaia incombente o uno scrupolo esagerato?

Ti prova a darghe na coca cola, dopo....

P.S.: girando nel web ho visto che molte Prefetture o Questure, ancora oggi, invitano i Sindaci a porre i limiti sopra citati (niente vetro, lattine, contenitori chiusi) per la somministrazione negli stadi, ma quasi solo in occasione di partite di calcio "delicate". Boh?!

lunedì 27 gennaio 2014

ALL THAT JAZZ!

Piccolo problema di interpretazione giuridica: la L.R. Veneto n. 29/2007 prevedeva all'art. 31 che nei pubblici esercizi fosse "implicitamente" autorizzato lo svolgimento di attività accessorie alla somministrazione, comprendendo fra queste l'installazione e l'uso di radio e tv, così come l'effettuazione di "piccoli trattenimenti musicali"... Ora, con Legge 7 novembre 2013 n. 27, la Regione Veneto - con il nobile intento di adeguarsi agli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - ha abrogato il citato art. 31, sic et simpliciter. Cosa significa? Che non si possono più fare concertini nei PE, se non con preventiva autorizzazione di PS? O bisogna comunque tener conto di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 68 del TULPS (così come introdotta dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112), la quale prevede: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo"?
Allora, torniamo indietro? Voi come fate?
P.S.: per tirarsi un po' su di morale, guardate questo filmato: il finale del film che dà il titolo al presente post - per me, un capolavoro!

martedì 21 gennaio 2014

Asili e dentisti, già visti e rivisti...

Dopo la furia della prima regolarizzazione, secondo il dettato della L.R. 22/2002, e dopo essere passati quasi indenni dall'abolizione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (sono stati trasferiti ai Comuni e alle ULSS i compiti e le incombenze = come disse Qualcuno ai Farisei: "...Quei che laòra iè sempre quei!!"), anche le autorizzazioni all'esercizio e all'accreditamento delle strutture socio sanitarie dovrebbero essere ormai diventato una routine...
Dico dovrebbero perché ancora non mi raccapezzo molto...
Una domanda: se ho rilasciato a suo tempo un'autorizzazione definitiva all'esercizio, e la Ditta (dentista, asilo pubblico o privato ecc.) ha successivamente ottenuto l'accreditamento (non importa se dalla Regione o dal Comune) vale ancora l'obbligo di rinnovo per il primo atto autorizzatorio che avevo rilasciato? Vale a dire, l'aut/ne "scade"?
Io pensavo che l'avvenuto rilascio dell'accreditamento assorbisse tutte le verifiche ed i controlli, così come gli adempimenti amministrativi, cui la Ditta era stata sottoposta in fase di primo rilascio, secondo il noto principio

NEL GRANDO GHE STA ANCA EL PICOLO

o, per dirla in modo più forbito, Ubi maior minor cessat... 
Qualcuno può darmi un chiarimento? Come fate voi?



P.S.: Commentate pure, scegliendo come "firma" l'opzione "Nome"; così si evitano passaggi informatici inutili.

martedì 14 gennaio 2014

ANCORA SUI CIRCOLI

Anche se può sembrare inutile, c'è ancora bisogno di ricordare che un circolo non è un pubblico esercizio!
Ultimo elemento a sostegno di tale tesi è la Sentenza del TAR Emilia Romagna, che trovate qui, dove viene ribadito che rilasciare una tessera contestualmente all'accesso non è proprio il modo giusto per "scampare" ai controlli e agli obblighi imposti per un pubblico esercizio...


Il punto pricipale della Sentenza è di seguito riportato:

"[...]  il tesseramento effettuato contestualmente all’ingresso rappresenta in sostanza un escamotage per consentire l’accesso al circolo ad una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver riempito un modulo di iscrizione e pagato una somma in danaro, ottenendo così una sorta di tessera provvisoria, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati ai soci.
Si tratta, evidentemente, di una modalità aperta di acquisizione delle iscrizioni che contraddice il regime derogatorio di cui godono i circoli privati rispetto ai pubblici esercizi, dato che il presupposto legittimante tale regime è dato dalla limitatezza dei soggetti titolati a fruire delle somministrazioni erogate nell’ambito di luoghi non già aperti al pubblico, ma aventi la stessa tutela accordata al privato domicilio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 1890).
E se, come nel caso di specie, a tale carattere aperto dell’ente si accompagna l’immediata possibilità di consumo nei locali di cibi e di bevande o di partecipare ad attività di intrattenimento, il centro privato non può più ritenersi luogo di privata riunione, avendo in tal modo perso un essenziale tratto distintivo rispetto al pubblico esercizio
. [...]"

Non parliamo, poi, dei super - geni che decidono di rilasciare la tessera all'uscita del locale (vale a dire, come è ovvio, se nei paraggi ci sono i Vigili o i Carabinieri..).
Adesso il problema sarà di convincere mia figlia che non può andare ai concerti al circolo di Caselle di Sommacampagna, altrimenti metterebbe in imbarazzo il suo vecchio genitore...

mercoledì 8 gennaio 2014



CIAO A TUTTI!!!

Nonostante la mia quasi proverbiale ignoranza in materia informatica, mi sono visto "obbligato" a creare questo nuovo blog, che vuole riprendere e migliorare l'esperienza fatta negli anni scorsi.
A rischio di brutte sorprese (se tutto funziona come ho impostato io...) questo blog potrà essere visitato e aggiornato da tutti, senza particolari procedure di identificazione o registrazione. E' vero, c'è il rischio di visite indesiderate: ma forse questi sono l'occasione e lo strumento giusti per consentire a tutti noi di intervenire maggiormente con domande, dubbi e richieste di chiarimenti.
Giusto per iniziare: avete visto quanto è durata la soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza? Ormai non ci capisco più nulla...

07/01/2014
Commissioni di vigilanza: confermata la vigenza delle commissioni provinciali per il pubblico spettacolo
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 ( Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014) all’art. 1, comma 440, ha cosi stabilito:
“All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.”

Ciao
Luigi