In molti dei nostri Comuni sono presenti impianti sportivi comunali, affidati regolarmente ad
Associazioni locali (tennis, calcio, nuoto ecc.); quasi sempre al loro interno sono stati autorizzati anche esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Almeno nel mio caso in ogni licenza / autorizzazione / atto
autorizzativo i vari Dirigenti hanno sempre inserito prescrizioni ai
sensi art. 9 TULPS, quali ad es.: "Le bevande debbono essere poste in
vendita in contenitori che non siano di vetro o di latta, e comunque in
regola con quanto stabilito dall’art. 3 lettera f) della Convenzione europea di Strasburgo 1985; ai sensi dell’art. 6 c. 4° della Legge n.
29/2007 è vietata la vendita e la somministrazione di bevande
superalcoliche, ed in ottemperanza alla Circ. Pref. di Verona n. 379/I
del 03/02/1986, durante le competizioni agonistiche è vietata la
somministrazione di bevande alcoliche".
ORA, CALMA E GESSO.
Guardiamoci negli occhi (metaforicamente, ovvio!): finché nessuno va a controllare, nessun problema, soprattutto se non si verificano mai incidenti o scontri tra tifoserie... e va bene così.
Ma se gli altri esercenti cominciano a lamentarsi, perché nel bar / ristorante si tengono pranzi di battesimo, cene aziendali o canti e balli aperti a tutti... qui cominciano i guai.
Voi come fate? E' possibile rimuovere tali divieti? Eventualmente in base
a quale norma? Ci sono state variazioni significative nella
legislazione dall'85 ad oggi in merito a quanto esposto? Il mio è un eccesso di sicurezza, un segno di vecchiaia incombente o uno scrupolo esagerato?
Ti prova a darghe na coca cola, dopo.... |
P.S.: girando nel web ho visto che molte Prefetture o Questure, ancora oggi, invitano i Sindaci a porre i limiti sopra citati (niente vetro, lattine, contenitori chiusi) per la somministrazione negli stadi, ma quasi solo in occasione di partite di calcio "delicate". Boh?!