Pensierino

NE FACIAS QUOD PLACITUM EST TIBI MORES NEC LICERET

martedì 21 gennaio 2014

Asili e dentisti, già visti e rivisti...

Dopo la furia della prima regolarizzazione, secondo il dettato della L.R. 22/2002, e dopo essere passati quasi indenni dall'abolizione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (sono stati trasferiti ai Comuni e alle ULSS i compiti e le incombenze = come disse Qualcuno ai Farisei: "...Quei che laòra iè sempre quei!!"), anche le autorizzazioni all'esercizio e all'accreditamento delle strutture socio sanitarie dovrebbero essere ormai diventato una routine...
Dico dovrebbero perché ancora non mi raccapezzo molto...
Una domanda: se ho rilasciato a suo tempo un'autorizzazione definitiva all'esercizio, e la Ditta (dentista, asilo pubblico o privato ecc.) ha successivamente ottenuto l'accreditamento (non importa se dalla Regione o dal Comune) vale ancora l'obbligo di rinnovo per il primo atto autorizzatorio che avevo rilasciato? Vale a dire, l'aut/ne "scade"?
Io pensavo che l'avvenuto rilascio dell'accreditamento assorbisse tutte le verifiche ed i controlli, così come gli adempimenti amministrativi, cui la Ditta era stata sottoposta in fase di primo rilascio, secondo il noto principio

NEL GRANDO GHE STA ANCA EL PICOLO

o, per dirla in modo più forbito, Ubi maior minor cessat... 
Qualcuno può darmi un chiarimento? Come fate voi?



P.S.: Commentate pure, scegliendo come "firma" l'opzione "Nome"; così si evitano passaggi informatici inutili.

1 commento:

  1. Aggiornamento: ho sentito il Dr. Zanetti del Servizio Qualità dell'ULSS 20. L'autorizzazione riguarda i requisiti sostanziali e strutturali, mentre l'accreditamento riguarda i requisiti funzionali. Perciò, ogni provvedimento segue la sua strada, e va rinnovato autonomamente.

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