Pensierino

NE FACIAS QUOD PLACITUM EST TIBI MORES NEC LICERET

lunedì 27 gennaio 2014

ALL THAT JAZZ!

Piccolo problema di interpretazione giuridica: la L.R. Veneto n. 29/2007 prevedeva all'art. 31 che nei pubblici esercizi fosse "implicitamente" autorizzato lo svolgimento di attività accessorie alla somministrazione, comprendendo fra queste l'installazione e l'uso di radio e tv, così come l'effettuazione di "piccoli trattenimenti musicali"... Ora, con Legge 7 novembre 2013 n. 27, la Regione Veneto - con il nobile intento di adeguarsi agli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - ha abrogato il citato art. 31, sic et simpliciter. Cosa significa? Che non si possono più fare concertini nei PE, se non con preventiva autorizzazione di PS? O bisogna comunque tener conto di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 68 del TULPS (così come introdotta dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112), la quale prevede: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo"?
Allora, torniamo indietro? Voi come fate?
P.S.: per tirarsi un po' su di morale, guardate questo filmato: il finale del film che dà il titolo al presente post - per me, un capolavoro!

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